Art. 14

Pesca sportiva e licenza

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;

b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;

d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;

e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;

h) per la pesca a pagamento;

i) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Nota: per la pesca in acque di categoria D è sempre richiesto il tesserino segnacatture