Art. 14
Pesca sportiva e
licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio
della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento
della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del
pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita
unitamente a un documento d'identità valido.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della
Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari
di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica
amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante
l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne
munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di
frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e
dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle
associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno
di età;
f) ai soggetti di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni
sportive;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle
Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione
Emilia-Romagna.
Nota: per la
pesca in acque di categoria D è sempre richiesto il tesserino segnacatture